A chi è rivolto
Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita
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Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita
La denuncia di nascita (Dichiarazione di nascita) può essere effettuata:
in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Il nome del minore
Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria".
Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".
Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.
Non può essere assegnato un cognome come nome.
Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.
Il cognome del minore
L’utilizzo del cognome paterno
Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.
Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.
Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
L’utilizzo del cognome materno
Prima della sentenza della Corte costituzionale di seguito citata, si poteva dare il cognome materno in modo esclusivo ai figli nati fuori del matrimonio, mentre per quelli nati in costanza di matrimonio, c’è la presunzione di paternità del marito della madre.
Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se la madre riconosce il figlio come suo prima del padre, gli potrà attribuire il cognome.
Vedi la sentenza della Corte Costituzionale sul cognome materno
Cognome e nome dei cittadini stranieri
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
Codice fiscale
L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate
La cittadinanza del neonato
E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.
In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
Rilascio certificati
I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile nei modi esposti nella scheda "Certificati ed estratti"
Dove ci si deve rivolgere
Documentazione necessaria
La formazione dell'atto di nascita del minore
La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento
Nessuno
Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:
può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).
Riconoscimento di nascituro
Atti di nascita di cittadini stranieri: comunicazioni ai consolati di origine
La trasmissione della notizia della nascita di un minore straniero alle rispettive autorità diplomatiche, non deve essere fatto in tutte le circostanze, ma solo nel caso in cui vi siano appositi trattati internazionali che li prevedano.
Gli stati con i quali l'Italia ha stipulato specifici accordi in materia sono:
Ufficio Anagrafe/Stato Civile
Telefono: 096244202/09621906631
E-mail: alessia.nistico@comunecotronei.it
federica.bevilacqua@comunecotronei.it
Modalità di avvio
A domanda degli interessati, anche verbale
Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
Fine termine
L'atto di nascita deve essere formato nel momento in cui viene fatta la dichiarazione
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale
Formazione dell'atto di nascita
Responsabile del procedimento
Alessia Nisticò
Federica Bevilacqua
Responsabile del Settore
Nicola Pariano
Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.