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Il cognome dei nuovi nati

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori, o il solo cognome paterno o materno. Deve però esservi l'accordo di entrambi

A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare la nascita di un figlio

Descrizione

La sentenza della Corte Costituzionale

Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell’attribuzione del cognome alla nascita, mettendo la parola fine ad un uso che affonda le proprie origini in tempi remoti e che era tanto radicato al punto da non rendere necessaria una norma espressa che lo disciplinasse.
La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.

Con l’ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:

  • doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
  • solo cognome paterno;
  • solo cognome materno.

Relativamente all’accordo che deve sottostare alla scelta dei genitori, torna utile richiamare quanto previsto nella circolare del Ministero dell’interno n. 7 del 14/06/2017, nella parte in cui si precisa che “in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento. Ed, infatti, nell’ordinamento dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore (...). Del resto, la stessa disciplina dell’attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all’ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori. L’attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l’attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori. E già dal 1975 la riforma del diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari. D’altra parte, va pure rimarcato che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece, prescrivono che l’accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all’ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come in materia di separazione e divorzio (art. 12, d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 164/2014)”.
L’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.

I precedenti

Nel 2016 era stata la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016 (poi ripresa nell'ordinanza n.18/2021) concernente “Stato civile - Cognome dei figli - Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori (nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno)”. 

la Corte aveva ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare”, oltre a costituire violazione di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo.

L’Alta corte aveva inoltre evidenziato che “tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.”

In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell’ambito della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

In particolare, nella sentenza Cusan e Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014, la Corte di Strasburgo ha affermato che l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.

Cosa serve

Viene precisato che l’intervento della Corte riguarda l'attribuzione del cognome al nuovo nato in ogni caso, e che pertanto chi dichiara la nascita dovrà in ogni modo dichiarare quale sia il cognome da attribuire, in quanto viene escluso ogni automatismo

Cosa si ottiene

L'attribuzione del cognome al figlio neonato

Casi particolari

Nel caso in cui nell'attribuzione del cognome al nuovo nato non vi sia accordo da parte dei genitori, in considerazione che al minore non può non essere attribuito un cognome, l'ufficiale di stato civile attribuirà d'ufficio il cognome di entrambi i genitori in stretto ordine alfabetico.
I genitori potranno ricorrere contro la decisione dell'ufficiale di stato civile rivolgendosi al Tribunale ordinario.

Ulteriori informazioni

Atti di nascita di cittadini stranieri: comunicazioni ai consolati di origine

La trasmissione della notizia della nascita di un minore straniero alle rispettive autorità diplomatiche, non deve essere fatto in tutte le circostanze, ma solo nel caso in cui vi siano appositi trattati internazionali che li prevedano.

Gli stati con i quali l'Italia ha stipulato specifici accordi in materia sono:

  • Argentina: gli atti di nascita di figli di cittadini argentini nati in Italia devono essere trasmessi, entro il bimestre successivo alla redazione, solo a seguito di esplicita richiesta dell'ufficio consolare o degli interessati. Altresì dovranno essere trasmesse le copie degli atti di nascita su cui, nel bimestre precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Roma del 9/12/1987);
  • Austria: si devono trasmette gli atti di nascita redatti nel corso del mese precedente oltre alle copie integrali degli atti di nascita su cui, sempre nel corso del mese precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Venna del 29/03/1990);
  • Cile: devono essere trasmessi gli atti di nascita entro sei mesi dalla loro redazione (Accordo di Santiago del 22/03/1892);
  • Costa Rica: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel mese precedente (Accordo di San Josè del 16 e 30 giugno 1933);
  • Egitto: devono essere trasmessi gli estratti di nascita alle autorità competenti entro sei mesi dalla loro registrazione (Convenzione di Roma del 2/04/1974);
  • Finlandia: entro il mese successivo alla loro redazione devono essere trasmessi gli atti di nascita dei cittadini finlandesi (Accordo di Helsinki del 21/08/1928);
  • Germania: trasmissione degli atti di nascita entro sei mesi dalla loro formazione (Scambio di note di Berlino del 31/05/1937);
  • Lussemburgo: si dovranno trasmettere copie degli atti di nascita redatti nel trimestre precedente (Dichiarazione di Lussemburgo del 29/06/1895);
  • Monaco: entro il trimestre successivo alla loro redazione, devono essere trasmessi gli estratti di nascita (Dichiarazione di Roma del 31/03/1901);
  • Perù: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel corso del semestre precedente (Accordo di Lima del 4/12/1889);
  • San Marino: deve essere trasmessa copia autentica degli atti di nascita ricevuti nel mese precedente, direttamente al competente ufficio di stato civile sanmarinese, e altrettanto dovrà essere fatto per gli atti di nascita sui quali, sempre nel mese precedente, siano state fatte delle annotazioni (Convenzione di Roma del 31/03/1939);
  • Spagna: deve essere fatta la trasmissione della copia integrale degli atti di nascita redatti, o di quelli sui quali sia stata eseguita un'annotazione, nel mese precedente (Accordo di Madrid del 10/10/1983);
  • Svezia: deve essere fatta la trasmissione degli atti di nascita ricevuti nel semestre precedente (Scambio di note di Roma del 14/09/1904);
  • Svizzera: devono essere comunicati gli atti di nascita redatti nel mese precedente o sui cui, sempre nel mese precedente, siano state effettuate un'annotazione. La comunicazione deve essere integrata con l'indicazione del luogo di origine in Svizzera dei genitori (Accordo di Berna del 16/11/1966);
  • Ungheria: deve essere trasmessa copia degli atti di nascita redatti nell'anno precedente e copia degli atti di nascita su cui, nello stesso periodo, siano state apportate delle annotazioni (Convenzione di Budapest del 26/05/1977).

Trasparenza

Modalità di avvio

A domanda degli interessati, anche verbale

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

L'atto di nascita deve essere formato nel momento in cui viene fatta la dichiarazione

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Formazione dell'atto di nascita

Responsabile del procedimento

Alessia Nisticò

Federica Bevilacqua

Responsabile del Settore

Nicola Pariano

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Riferimenti normativi

Sentenza della corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016

  • d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
  • Codice civile titolo VII
  • sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016
  • sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2021
  • sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014 n. 77/07
  • sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27/04/2022
  • Circolare del Ministero dell'Interno n.63 del 1/06/2022
Ultima modifica: martedì, 19 marzo 2024

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