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Riconoscimento del figlio prima del parto

Si tratta della possibilità che hanno i genitori non coniugati, di riconoscere il figlio concepito prima della nascita.

A chi è rivolto

Ai genitori non coniugati che desiderano riconoscere il figlio concepito prima della nascita

Chi può presentare

I diretti interessati, che, nel caso di dichiarazione prestata all'ufficiale di stato civile, possono rivolgersi ad un qualsiasi Comune italiano o, se iscritti all'AIRE, al consolato territorialmente competente

Descrizione

Il riconoscimento posteriore al concepimento, ma prima del parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.

L’istituto in esame, che trova le sue radici nell’articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.

Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze. Invero, solo per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte.

Per contro, nel caso di coppie non coniugate, è presunta solo la maternità ma non la paternità, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.

Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all’uopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della genitrice, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe.
Tale riconoscimento può essere utilizzabile anche nel caso di decesso di uno dei due genitori prima della dichiarazione di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell'atto se non a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Cognome e nome del nascituro

Al nascituro, la momento della dichiarazione, non può essere attribuito nè il cognome nè il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita e sull'atto redatto dall'ufficiale di stato civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori. La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.

Come fare

E' necessario recarsi di persona davanti al pubblico ufficiale che deve redigere l'atto di riconoscimento, in alternativa è possibile delegare un terzo tramite una procura con atto pubblico.

Cosa serve

Oltre ai documenti di identità personale dei dichiaranti, deve essere presentato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza e, qualora il riconoscimento del padre avvenga prima di quello della madre, serve il consenso scritto di quest'ultima.

Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del nascituro.

Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art.35, c.2, L. n.218/1995).

Cosa si ottiene

La formazione di un atto di riconoscimento prima della nascita.

Il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ne dovrà rilasciare ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita

Tempi e scadenze

Tale dichiarazione essendo un atto facoltativo, non ha scadenze entro le quali può essere presentata, se non il limite dettato dalla nascita del minore.

Quanto costa

Nessuno

Vincoli

 

Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento:

  • l'età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;
  • parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
  • può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).

Casi particolari

 

Riconoscimento di nascituro

E' il procedimento diretto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, con apposita dichiarazione posteriore al concepimento e prima della nascita dello stesso.  (Art. 254 codice civile).

Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere effettuato, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza della madre, dalla sola madre, contestualmente da entrambi i genitori o dal padre dopo il riconoscimento da parte della madre e previo consenso della stessa.

L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia d’ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione. (Art.44 del d.P.R. n. 396/2000), che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita, anche da parte di di uno solo dei due genitori, dal medico o ostetrica o altra persona che ha assistito al parto, o da un procuratore speciale, al pari di quanto previsto per la filiazione nel matrimonio.

Impugnazione del riconoscimento

 Il riconoscimento può essere impugnato:

  • per difetto di veridicità: il riconoscimento non corrisponde al vero in quanto il soggetto riconosciuto non è stato procreato da chi ha dichiarato solennemente di esserne il genitore;
  • per violenza all’autore del riconoscimento: se l’autore del riconoscimento è stato costretto con violenza (anche se il riconoscimento corrisponde a verità);
  • incapacità derivante da interdizione giudiziale (strumento di protezione volto a privare della capacità di agire soggetti in condizioni psicofisiche tali da renderli incapaci a provvedere ai loro interessi): l’autore del riconoscimento, anche se corrisponde al vero, non era capace di valutarne le conseguenze.

L’impugnazione per difetto di veridicità può essere azionata (solo dando la prova con ogni mezzo che il rapporto di filiazione non esiste) sia dal genitore stesso (che può agire anche quando era consapevole che il riconoscimento non corrispondeva a verità) sia da chi è stato riconosciuto (che può avere un interesse morale) sia da chiunque abbia interesse (per esempio gli eredi dell’autore del riconoscimento o il vero genitore).

Chi è stato riconosciuto, se minorenne o interdetto, non può impugnare il riconoscimento salvo che il giudice, su istanza del minore che abbia sedici anni o del tutore, nomini un curatore speciale.

Se il riconoscimento è stato fatto per errore o dolo (a seguito di un inganno) ma corrisponde a verità, prevale l’interesse del figlio.

Quando è impugnato il riconoscimento il Giudice può prendere dei provvedimenti provvisori per tutelare il figlio. Con la recente modifica legislativa del 10.12.2012 l’azione di impugnazione del riconoscimento diventa imprescrittibile (non soggetta ad alcun termine) solo per il figlio mentre sarà soggetta ad un termine di decadenza da parte degli altri legittimati.

Trasparenza

Modalità di avvio

A domanda degli interessati, anche verbale

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

L'atto di nascita deve essere formato nel momento in cui viene fatta la dichiarazione

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Formazione dell'atto di nascita

Responsabile del procedimento

Alessia Nisticò

Federica Bevilacqua

Responsabile del Settore

Nicola Pariano

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Riferimenti normativi

Codice civile, libro I, titolo VII
art.44 del d.P.R. n.396/2000

Ultima modifica: mercoledì, 27 marzo 2024

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