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Adozione di un maggiorenne

Al fine di garantire una discendenza (figlio che acquista il cognome dell'adottante e a cui è trasmesso il patrimonio) a chi ne sia privo o di garantire un'assistenza duratura ad una persona bisognosa, è ammessa l'adozione di una persona maggiorenne.

A chi è rivolto

Alle persone che intendono adottare una persona maggiore di età

Descrizione

L’adozione di maggiorenni è uno strumento che mira essenzialmente, a differenza dell’adozione di minori di età, a tutelare primariamente l’interesse dell’adottante senza figli che desideri trasmettere a qualcuno il proprio patrimonio ed il nome della famiglia. In altri casi può essere un mezzo per fornire un’assistenza duratura ad un soggetto bisognoso, come ad esempio ad una persona handicappata. La persona maggiorenne con l’adozione acquista la qualifica di figlio adottivo

Quali sono i presupposti dell’adozione di maggiorenni

I presupposti dell’adozione di maggiorenni sono:

  • l’adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età di colui che intenda adottare;
  • l’adottante può essere una persona singola o coniugata (se coniugata, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare a sua volta);
  • è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando, dato da loro personalmente;
  • è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e dell’adottando non legalmente separati, ed altresì dei figli maggiorenni dell’adottante, dato anche non personalmente, ma tramite una persona munita di procura speciale, e cioè ufficialmente autorizzata. 

Deroghe relative ai presupposti dell’adozione di maggiorenni

  • Età: quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di 30 anni, ferma restando la differenza di età dei 18 anni;
  • Assenso: il tribunale può pronunciare l’adozione anche se considera ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei suoi genitori, dei discendenti dell’adottante, del coniuge dell’adottante o dell’adottato se separati di fatto. 

Come si svolge il procedimento di adozione

  • La domanda di adozione si propone al presidente del tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza;
  • devono essere prestati i consensi dell’adottante e dell’adottando e gli assensi dei soggetti interessati richiesti dalla legge;
  • il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

- se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

- se l’adozione conviene all’adottando;

  • il tribunale, sentito il pubblico ministero, emette una sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all’adozione (la sentenza può essere impugnata davanti alla corte di appello dall’adottante, dal pubblico ministero e dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione);
  • il provvedimento di adozione viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato. 

Quali sono gli effetti dell’adozione e da quando si producono

L’adottato:

  • assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio;
  • conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;
  • non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante;
  • acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante. 

L’adottante:

  • non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato;
  • non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato. 

Gli effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione. 

Come fare

E' necessario rivolgersi al tribunale competente per territorio

Casi particolari

Casi di revoca

L’adozione si può revocare solo in casi specifici previsti dalla legge, e cioè:

  • per indegnità dell’adottato, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni.

In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante;

  • per indegnità dell’adottante, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui.

In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato.

Dove rivolgersi

Per maggiori informazioni rivolgersi al tribunale competente per territorio.

Ulteriori informazioni

Atti di nascita di cittadini stranieri: comunicazioni ai consolati di origine

La trasmissione della notizia della nascita di un minore straniero alle rispettive autorità diplomatiche, non deve essere fatto in tutte le circostanze, ma solo nel caso in cui vi siano appositi trattati internazionali che li prevedano.

Gli stati con i quali l'Italia ha stipulato specifici accordi in materia sono:

  • Argentina: gli atti di nascita di figli di cittadini argentini nati in Italia devono essere trasmessi, entro il bimestre successivo alla redazione, solo a seguito di esplicita richiesta dell'ufficio consolare o degli interessati. Altresì dovranno essere trasmesse le copie degli atti di nascita su cui, nel bimestre precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Roma del 9/12/1987);
  • Austria: si devono trasmette gli atti di nascita redatti nel corso del mese precedente oltre alle copie integrali degli atti di nascita su cui, sempre nel corso del mese precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Venna del 29/03/1990);
  • Cile: devono essere trasmessi gli atti di nascita entro sei mesi dalla loro redazione (Accordo di Santiago del 22/03/1892);
  • Costa Rica: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel mese precedente (Accordo di San Josè del 16 e 30 giugno 1933);
  • Egitto: devono essere trasmessi gli estratti di nascita alle autorità competenti entro sei mesi dalla loro registrazione (Convenzione di Roma del 2/04/1974);
  • Finlandia: entro il mese successivo alla loro redazione devono essere trasmessi gli atti di nascita dei cittadini finlandesi (Accordo di Helsinki del 21/08/1928);
  • Germania: trasmissione degli atti di nascita entro sei mesi dalla loro formazione (Scambio di note di Berlino del 31/05/1937);
  • Lussemburgo: si dovranno trasmettere copie degli atti di nascita redatti nel trimestre precedente (Dichiarazione di Lussemburgo del 29/06/1895);
  • Monaco: entro il trimestre successivo alla loro redazione, devono essere trasmessi gli estratti di nascita (Dichiarazione di Roma del 31/03/1901);
  • Perù: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel corso del semestre precedente (Accordo di Lima del 4/12/1889);
  • San Marino: deve essere trasmessa copia autentica degli atti di nascita ricevuti nel mese precedente, direttamente al competente ufficio di stato civile sanmarinese, e altrettanto dovrà essere fatto per gli atti di nascita sui quali, sempre nel mese precedente, siano state fatte delle annotazioni (Convenzione di Roma del 31/03/1939);
  • Spagna: deve essere fatta la trasmissione della copia integrale degli atti di nascita redatti, o di quelli sui quali sia stata eseguita un'annotazione, nel mese precedente (Accordo di Madrid del 10/10/1983);
  • Svezia: deve essere fatta la trasmissione degli atti di nascita ricevuti nel semestre precedente (Scambio di note di Roma del 14/09/1904);
  • Svizzera: devono essere comunicati gli atti di nascita redatti nel mese precedente o sui cui, sempre nel mese precedente, siano state effettuate un'annotazione. La comunicazione deve essere integrata con l'indicazione del luogo di origine in Svizzera dei genitori (Accordo di Berna del 16/11/1966);
  • Ungheria: deve essere trasmessa copia degli atti di nascita redatti nell'anno precedente e copia degli atti di nascita su cui, nello stesso periodo, siano state apportate delle annotazioni (Convenzione di Budapest del 26/05/1977).

Trasparenza

Casi di revoca

L’adozione si può revocare solo in casi specifici previsti dalla legge, e cioè:

  • per indegnità dell’adottato, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni.

In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante;

  • per indegnità dell’adottante, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui.

In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato.

Dove rivolgersi

Per maggiori informazioni rivolgersi al tribunale competente per territorio.

Ultima modifica: martedì, 19 marzo 2024

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