Vero o falso?
E' vero che l'ufficiale di anagrafe o qualsiasi altro pubblico ufficiale, si può rifiutare il rilascio di un certificato o altro documento se non é in regola con l'imposta di bollo?
FALSO - Il documento é valido a prescindere dall'assolvimento dell'imposta di bollo; pertanto l'ufficiale d'anagrafe, in caso di rifiuto da parte del richiedente, dovrà far presente l'obbligo di legge al pagamento dell'imposta ed evidenziare le conseguenti responsabilità, richiedendo il corretto assolvimento dell'imposta. In caso di rifiuto, il pubblico ufficiale dovrà contestare per iscirtto la violazione di legge, rilasciando ugualmente il certificato, che dovrà essere inviato in copia all'Agenzia delle entrate per la segnalazione di evasione fiscale. Un eventuale rifiuto al rilascio di un certificato o altro documento di propria competenza può comportare la denuncia per omissione di atti d'ufficio.
E' vero che per tutelarsi da un'eventuale corresponsabilità, é legittimo indicare quale motivazione dell'esenzione dall'imposta, la seguente dicitura?: "In carta libera per gli usi consentiti dalla legge".
FALSO - L'Agenzia delle entrate con risoluzione n.25/E della Direzione centrale normativa di Roma in data 29/03/2010, ha affermato che: "... E' tuttavia il caso di precisare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo é necessario indicare l'uso al quale gli stessi sono destinati".
E' vero che esiste l'esenzione dall'imposta di bollo per "uso successione" e "uso lavoro"?
FALSO - Non esiste alcuna norma che preveda l'esenzione di bollo per queste ipotesi. Il cosiddetto "uso successione" era entrato nella prassi comune per indicare la richiesta di un certificato da presentare all'Agenzia delle entrate al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa di successioni; l'uso esente dall'imposta non é mai stato relativo alla documentazione necessaria per la pratica di successione, bensì alla richiesta di esenzione dal pagamento di un'imposta, ai sensi dell'art.5, all.B, del d.P.R. n.642/1972. Con l'entrata in vigore della L. n.183/2011 che prevede la non validità dei certificati presentati ad una P.A., tale uso non ha più alcuna concreta possibilità di applicazione.
Il datore di lavoro per l’iscrizione del dipendente all’INPS (il cosiddetto “uso lavoro”) o per il pagamento dei cosiddetti ASSEGNI FAMIGLIARI da parte degli istituti di previdenza sociale, richiede di conoscere la residenza o lo stato di famiglia dei propri dipendenti. Tali istituti non possono, per legge, richiedere certificati anagrafici ai cittadini, ma debbono accettare l’AUTOCERTIFICAZIONE da essi compilata (che non comporta alcun costo). Certificati anagrafici richiesti dal datore di lavoro sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna in data 15/06/2012.
E' vero che la copia integrale "autenticata" di un atto dello stato civile é sempre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.7, c.5, L. n.405/1990?
FALSO - Affinchè la copia integrale sia esente dall'imposta é necessario che:
· sia rialscia una fotocopia non autenticata;
· sia rilasciato un estratto per copia integrale che dovrà contenere, come previsto dall'art.107 del d.P.R. n.396/2000, la trascrizione esatta dell'atto compresi il numero e le firme apposte, le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale e l'attestazione da parte di chi rilascia l'estratto che la copia é conforme all'orginale.
Se invece si rilasci la fotocopia autenticata, il documento non può essere considerato giuridicamente un estratto per copia integrale, ma un documento rilasciato in base alla normativa in materia di copia conforme ai sensi dell'art.18 del d.P.R. n.445/2000, per il quale l'atto di autentica é soggetto all'imposta di bollo, salvo che per il rilascio di un uso esente.
E' vero che é possibile rilasciare un certificato per uso "borsa di studio o presalario"?
VERO - Ma solo nel caso che la borsa di studio non sia stata istituita da una P:A: o da un gestore di pubblico servizio, in questi casi, infatti, il certificato non sarebbe valido, per cui l'uso non sarebbe realistico e credibile; pertanto l'esenzione dell'imposta é possibile solo nel caso in cui il documento sia destinato ad un soggetto privato.
Le nuove marche da bollo telematiche riportano la data del rilascio da parte della tabaccheria; é vero che si può apporre sul documento una marca con una data successiva alla data di formazione del documento stesso?
FALSO - La marca da bollo sui documenti soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine deve essere apposta nel momento stesso della loro formazione; pertanto la marca non può avere una data successiva, in quanto questo dimostrerebbe in modo inequivocabile che l'imposta é stata assolta solo dopo la formazione dell'atto.
Il concetto di gratuità equivale ad esenzione dall'imposta di bollo?
FALSO - Il termine gratuità, contenuto in diverse disposizioni normative non equivale ad un'esplicita previsione agevolativa in materia fiscale, ma é finalizzato a non gravare sul cittadino il costo del servizio che la P.A. deve sostenere per il rilascio dei documenti richiesti (vedi la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.132/E del 13/11/2006), ma l'imposta di bollo, se non è prevista una specifica esenzione da norme di legge, è comunque dovuta.