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Autentica di firma: procedure inerenti le adozioni

Le autentiche richieste per procedure inerenti le adozioni internazionali, sono soggette alla normativa generale sulle autentiche (d.P.R. n.445/2000), e i funzionari comunali sono autorizzati ad autenticare solo determinate tipologie di atti o sottoscrizioni.

A chi è rivolto

Alle persone che hanno in corso procedure di adozione di minori

Chi può presentare

I diretti interessati

Descrizione

Il personale dei Comuni è autorizzato all’autentica di copie e sottoscrizioni di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sulla base di quanto stabilito dal d.P.R. n.445/2000.

Gli stessi funzionari non sono altresì autorizzati ad autenticare sottoscrizioni su altre tipologie di documenti, quali procure, contratti, promesse, accettazioni, rinunce, atti notori, o tutto ciò che esula dalle istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui al punto n.1, 2, 3 e 4 precedenti, che sono di competenza dei notai o, se appositamente individuati dalla normativa, di altri pubblici funzionari.

Unica eccezione in materia di adozione è quanto previsto dall'art. 21, comma 3 punto e), della L. n. 184/1983:

“3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;”.

Si rammenta che l’eventuale autentica apposta da un funzionario incaricato dal Sindaco che non fosse di sua competenza, risulterebbe essere illegittima e nulla per incompetenza

, con le relative conseguenze in merito alla validità del procedimento cui esse si riferiscono.

Si ricorda inoltre che la legittimità dell’autentica è dettata dalla normativa dello Stato che l’ha emessa, e non dalla normativa dello Stato a cui tale atto è destinato.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe

Cosa serve

  • La copia e l'originale dei documenti per i quali si chiede l'autenticazione;
  • L'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i quali si chiede l'autentica della firma del dichiarante;
  • La documentazione relativa al "consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione", per il quale si chiede l'autentica della sottoscrizione del dichiarante.

L’autentica potrebbe necessitare della legalizzazione o apostilla previste dalla normativa o da accordi internazionali.

Per informazioni sull'autentica di firma e copia vedi la seguente pagina di questo sito

Cosa si ottiene

L'autentica della sottoscrizione sull'atto per il quale il codice di procedura pernale prevede tale formalità.

Quanto costa

Le autentiche effettuate presso il Comune ad uso adozione sono esenti da imposta di bollo

Vincoli

La firma del dichiarante deve essere fatta alla presenza del funzionario pubblico che la deve autenticare.

Trasparenza

Modalità di avvio

Richiesta di parte anche verbale

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

Di norma l'autentica della firma viene fatta a vista

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Rilascio di firme autenticate

Responsabile del procedimento

Federica Bevilacqua

Alessia Nistico’

Responsabile del Settore

            Nicola Pariano

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Responsabile del Settore

Riferimenti normativi

d.P.R. n.445/2000 e art.21
c.3 punto e), della L. n.184/1983

Ultima modifica: venerdì, 01 marzo 2024

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