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La disciplina della firma del non vedente

A chi è rivolto

Alle persone non vedenti o ipovedenti

Descrizione

La Legge 3 febbraio 1975, n.18, stabilisce che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.
Tuttavia, il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione da altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia, oppure di fare redigere a questa l’atto medesimo.

La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo a essa le parole ‘’ il testimone’’; la persona che partecipa, invece, alla redazione dell’atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole ‘’partecipante alla redazione dell’atto’’.

Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula ‘’impossibilitato a sottoscrivere’’.
In entrambi i casi, il documento è perfezionato con l’intervento e la sottoscrizione di due persone designate dal non vedente e di sua fiducia.

Alla luce della vigente normativa il non vedente in quanto persona pienamente capace di agire può sottoscrivere atti privati in autonomia, l’unica eccezione è riconosciuta per quanti sono in possesso di una carta di identità con la dicitura “impossibilitato” alla voce firma del titolare. Per loro anche quegli atti libera espressione dell’autonomia negoziale si perfezionano necessariamente con l’intervento e la sottoscrizione di due persone in qualità di testimoni.
In questo caso la firma dell’atto si sostanzierà nel cd. crocesegno. Dunque, il cieco o l’ipovedente che non sappia apporre la propria sottoscrizione se non con il crocesegno, può validamente apporlo su qualsiasi atto, in quanto egli è perfettamente capace di agire, ma dovrà crocesegnare in presenza di due testimoni.

Qualora il cieco o l'ipovendnte non fosse in grado in assoluto di apporre nemmeno un crocesegno, ci si avvarrà di quanto previsto dall'art.4 del d.P.R. 445/2000.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe

Cosa serve

La persona non vedente o ipovedente deve presentarsi con un documento d'identità, e con documentazione che comprovi la sua menomazione.

Le persone che assistono il cieco o l'ipovedente, devono essere in possesso di un documento di riconoscimento.

Casi particolari

Le disposizioni della Legge n. 18/1975 si applicano esclusivamente alle scritture private

, restando esclusi gli atti pubblici

, che per la loro natura devono essere redatti dal pubblico ufficiale.

In tali casi i disabili visivi devono necessariamente essere assistiti da due testimoni, tale circostanza è resa obbligatoria dall’art. 48 della legge notarile del 1933, la cui abrogazione non è intervenuta malgrado il successivo intervento del legislatore operato dalla legge n. 18/1975.

In particolare, qualora un cieco sia parte nella formazione di un atto notarile è necessaria la presenza dei due testimoni come disposto dall’art. 48 della legge n. 89 del 1913 (Legge notarile) e non anche quella degli assistenti.

Tanto è vero ciò che il notaio, al fine di evitare qualsiasi ipotetico profilo di responsabilità, dà espressamente menzione nell’atto del fatto che il cieco rinuncia ad avvalersi degli assistenti previsti dalla legge n.18/1975.

Gli atti di stato civile

Le dichiaraizoni relative agli atti di stato civile (nascita e riconoscimenti, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza), rese da persone non vedenti, sono regolate dall'art.13 del d.P.R. n.396/2000: "La dichiarazione ... resa da persona sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, ... è ricevuta o con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per ricevere la dichiarazione."
Per maggiori informazioni è necessario rivolgersi all' ufficio di stato civile.

Trasparenza

Modalità di avvio

Richiesta di parte anche verbale

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

Di norma l'autentica della firma viene fatta a vista

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Rilascio di firme autenticate

Responsabile del procedimento

Federica Bevilacqua

Alessia Nistico’

Responsabile del Settore

            Nicola Pariano

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Responsabile del Settore

Ultima modifica: giovedì, 29 febbraio 2024

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