Le procedure relative a persone che non possono sottoscrivere la dichiarazione, non sono consentite in materia di dichiarazioni fiscali (art.4 d.P.R. 445/2000).
Autentica della sottoscrizione di persone impossibilitate, per il mandato nei confronti dei patronati
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono definiti dalla legge 152/2001 persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità: il decreto ministeriale 193/2008 — che disegna il regolamento per il finanziamento dei suddetti istituti — all’art. 3 prevede che sono riconosciuti gli interventi prestati a seguito del rilascio di un esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente.
Considerate le finalità e gli ambiti di intervento dei patronati non è infrequente che il mandante sia impossibilitato (per motivi di salute, di età o altro) a sottoscrivere il mandato e si chieda di poterlo conferire ricorrendo alla fattispecie delineata dall’art. 4 del d.P.R. n.445/2000.
Tuttavia, il «mandato» è un atto negoziale, poiché consiste nel contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante): occorre, dunque, analizzare il ‘raggio di azione’ della invocata normativa in materia di semplificazione, per capire se si possa o meno procedere in tal senso.
Ora, se pure è vero che il D.P.R. 445/2000 trova applicazione anche nel caso di «produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati» (art. 2), non si deve dimenticare che il legislatore ha definito in maniera rigorosa i confini di applicazione della norma.
Ovvero: l’art. 21 comma 2 limita il potere di autentica del funzionario comunale ai soli casi di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata a soggetti diversi da Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi, o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
Se è molto chiaro cosa siano le istanze, non sembra ancora esserlo altrettanto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui definizione si rinviene nell’art. 1 del T.U.: "documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi", resa nelle forme previste.
Sono evidentemente esclusi da questo raggio di azione gli atti negoziali, non essendo essi richiamati espressamente nè in questa, nè in altre norme del testo unico.
Pertanto, il funzionario incaricato dal sindaco non può autenticare una firma in calce ad un atto negoziale, quale un contratto di mandato come quello di conferimento dell’incarico al patronato.
Allo stesso modo e per le medesime ragioni, non può trovare applicazione la procedura dell’art. 4 che non è altro che una forma ‘alternativa’ di autentica della sottoscrizione.
Peraltro, l’art. 4 parla solo di dichiarazioni, nè si menzionano atti diversi.
Al contrario, il «mandato» non è una dichiarazione, ma un contratto, ovvero un atto negoziale: il cittadino, infatti, non deve dichiarare di avere conferito (in passato e con atto separato e verificabile) un mandato (la quale dichiarazione sarebbe ricevibile e autenticabile anche nelle forme dell’art. 4) ma — di fatto — deve conferirlo: deve concludere, quindi, un atto negoziale e, non potendo farlo sottoscrivendo di suo pugno, dovrà rivolgersi ad un notaio.