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Autentica di firma: quietanza liberatoria

Il d.L. n.70/2011,ha introdotto all'art. 8 comma 3-bis della L. 386/1990, la possibilità, anche per i funzionari del Comune, di autenticare le firme sulle quietanze liberatorie.

A chi è rivolto

A coloro che devono sottoscrivere una dichiarazione di quietanza liberatoria

Chi può presentare

I diretti interessati

Descrizione

La quietanza liberatoria è un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. L'autenticazione di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che firma.

La forma ed il contenuto della quietanza

La quietanza, stante la sua efficacia probatoria dichiarativa, deve avere forma scritta.

Può assumere la forma di atto pubblico o di dichiarazione ricevuta da notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato a conferirle pubblica fede ex art. 2699 c.c.. Alcuni autori ritengono non necessaria (seppur opportuna) la firma del creditore, trattandosi di dichiarazione e non di negozio.

Stando invece al contenuto, la quietanza deve indicare necessariamente il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio cui inerisce (causale), data e firma (vedi comunque sopra).

La quietanza deve essere rilasciata dal creditore se il debitore ne faccia richiesta e non può quindi esimersi in detta specifica ipotesi.

L’articolo 8, comma 3, della legge n. 386/1990 dispone che “La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.”.

Come precisato dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1/7/1992, essa costituisce un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall’obbligazione contratta nei confronti del creditore.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe

Cosa serve

Il soggetto che dichiara di aver ricevuto il pagamento deve rivolgersi personalmente all'ufficio anagrafe munito della dichiarazione già compilata e di documento di identità in corso di validità.

Cosa si ottiene

L'autentica della sottoscrizione posta in calce alla dichiarazione di quietanza liberatoria

Quanto costa

Imposta di bollo Euro 16,00

Vincoli

La firma sulla dichiarazione deve essere apposta davanti al funzionario comunale incaricato dell'autentica

Trasparenza

Modalità di avvio

Richiesta di parte anche verbale

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

Di norma l'autentica della firma viene fatta a vista

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Rilascio di firme autenticate

Responsabile del procedimento

Federica Bevilacqua

Alessia Nistico’

Responsabile del Settore

            Nicola Pariano

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Responsabile del Settore

 

Riferimenti normativi

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Ultima modifica: venerdì, 01 marzo 2024

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