A chi è rivolto
A coloro che devono sottoscrivere una dichiarazione di quietanza liberatoria
Descrizione
La quietanza liberatoria è un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. L'autenticazione di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che firma.
La forma ed il contenuto della quietanza
La quietanza, stante la sua efficacia probatoria dichiarativa, deve avere forma scritta.
Può assumere la forma di atto pubblico o di dichiarazione ricevuta da notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato a conferirle pubblica fede ex art. 2699 c.c.. Alcuni autori ritengono non necessaria (seppur opportuna) la firma del creditore, trattandosi di dichiarazione e non di negozio.
Stando invece al contenuto, la quietanza deve indicare necessariamente il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio cui inerisce (causale), data e firma (vedi comunque sopra).
La quietanza deve essere rilasciata dal creditore se il debitore ne faccia richiesta e non può quindi esimersi in detta specifica ipotesi.
L’articolo 8, comma 3, della legge n. 386/1990 dispone che “La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.”.
Come precisato dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1/7/1992, essa costituisce un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall’obbligazione contratta nei confronti del creditore.
Come fare
E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe
Cosa serve
Il soggetto che dichiara di aver ricevuto il pagamento deve rivolgersi personalmente all'ufficio anagrafe munito della dichiarazione già compilata e di documento di identità in corso di validità.
Cosa si ottiene
L'autentica della sottoscrizione posta in calce alla dichiarazione di quietanza liberatoria
Quanto costa
Imposta di bollo Euro 16,00
Vincoli
La firma sulla dichiarazione deve essere apposta davanti al funzionario comunale incaricato dell'autentica
Contatti
Trasparenza
Modalità di avvio
Richiesta di parte anche verbale
Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
Fine termine
30 giorni
Tempo medio
Di norma l'autentica della firma viene fatta a vista
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale
Rilascio di firme autenticate
Responsabile del procedimento
Federica Bevilacqua
Alessia Nistico’
Responsabile del Settore
Nicola Pariano
Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
Titolare del potere sostitutivo
Responsabile del Settore
Riferimenti normativi
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445