L'art.39 del d.Lgs. n.271/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", prevede che il Sindaco, il Segretario comunale e il funzionario incaricato dal sindaco possono autenticare tutti gli atti per cui il codice di procedura penale prevede l’autentica di firma, compreso il mandato ad agire agli avvocati (c.d. “procura alle liti”).
Va posta particolare attenzione al fatto che l’atto di cui si richiede l’autentica sia effettivamente previsto dal codice di procedura penale.
Può trattarsi anche di autentica di sottoscrizione del mandato all’avvocato per la costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale (art. 185 Codice penale e art. 100 codice di procedura penale).
La norma in oggetto fa riferimento al “funzionario delegato dal sindaco” che tuttavia deve ritenersi equivalente al “funzionario incaricato dal sindaco” ai sensi degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000.
Si ritiene altresì che non sia autenticabile la nomina ad un difensore di fiducia conferendogli procura speciale ai sensi dell'art.39 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, in quanto tale autentica non è prescritta dalla normativa. La conferma è data dalla recente sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 57546 la quale prevede: «L’art. 96 c.p.p. dispone che l’imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata.
La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l’atto osservi particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l’atto sia valido e produttivo di effetti giuridici.
D’altronde, l’art. 39 disp. att. c.p.p., prevede l’autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all’Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo posta. In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate e, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione dell’imputato o indagato, neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata».