A chi è rivolto
A chi deve sottoscrivere un atto di vendita di un bene mobile o chi deve costituire dei diritti di garanzia sui medesimi.
Descrizione
Con l'entrata in vigore dell'art.art. 7 d.L. n. 223 del 04/07/2006, non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati.
E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.
In sostanza viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà oppure sulla dichiarazione di vendita (in caso di mancanza del certificato di proprietà).
Quali sono i beni mobili registrati
Ai sensi dell'art. c.c. sono beni mobili registrati:
- Gli autoveicoli e rimorchi iscritti al PRA
- Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione
Come e quando richiederla
L'autentica può essere richiesta:
- ai titolari degli STA - Sportelli telematici dell’automobilista (= Uffici provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC), Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica)
- ai dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica
- agli uffici comunali (solo per i Certificati di Proprietà - CdP - originariamente cartacei, ma non per le copie cartacee dei CdP digitali)
Nel Comune di Cotronei l'autentica deve essere richiesta all'Ufficio Anagrafe.
Da parte di questo Servizio nessuna consulenza può essere offerta per la compilazione del modulo, in quanto la competenza è solo relativa all'autentica e non anche ai termini del contratto.
Assistenza a tal riguardo può essere richiesta agli Sportelli Telematici dell'Automobilista
Il dipendente comunale che esegue l'autenticazione della firma NON deve effettuare alcuna attività di accertamento riguardo la titolarità del bene mobile registrato e NON può essere considerato responsabile in merito ad eventuali false dichiarazione e NON dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto.
Perciò il funzionario comunale deve limitarsi ad autenticare la firma apposta in sua presenza e non è tenuto ad entrare nel merito della veridicità della dichiarazione resa.
La formulazione dell’art. 7 del D.L. 223/2006 non consente di ritenere sussistente la competenza del funzionario comunale relativamente all’accettazione di eredità in quanto:
- l’art. 7 del D.L. 223/2006 non consente tale interpretazione (non si tratta né di “atto di alienazione” né di “costituzione di un diritto reale di garanzia”);
- il d.P.R. n. 445/2000 prevede la competenza del funzionario comunale SOLO per l’autentica della sottoscrizione di “istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”.
Il funzionario comunale NON è tenuto a verificare il regime patrimoniale nel caso in cui il sottoscrittore sia coniugato.
Perciò la condizione di soggetto in comunione dei beni deve essere dichiarata al momento dell’autentica al funzionario che provvede all’autentica da parte degli interessati.
La procura speciale con la quale il proprietario del veicolo dà mandato ad un terzo di vendere lo stesso NON rientra nella competenza del funzionario comunale, ma rimane di esclusiva competenza del notaio. Si tratta infatti di un autonomo negozio giuridico. Il subentro nel contratto di leasing on rientra nel concetto di “alienazione” e, quindi, NON rientra nella competenza del funzionario comunale.
Cosa serve
L’interessato deve provvedere ad esibire il modulo o il Certificato di Prorpietà (CdP) sul quale deve essere eseguita l’autenticazione.
Relativamente ai CdP digitali (CdPD), questi per poter essere autenticati presso il Comune, dovranno essere preventivamente "materializzati" presso il PRA o presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) ; l'autentica verrà effettuata con le medesime modalità descritte in questa pagina.
L’autenticazione viene eseguita ai sensi dell’art. 7 del D.L. e non dell’art. 21 del T.U. n. 445/2000 (l’eventuale riferimento al d.P.R. n. 445/2000 costituisce una mera irregolarità che, tuttavia, non determina la ricusazione dell’autentica stessa), previa apposizione della sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale che effettua l'autentica. L’atto di vendita viene redatto, di norma, sul retro del certificato di proprietà (mod. NP-1B) nel riquadro “T”.
In attesa dell’approvazione dei nuovi modelli PRA, dovrà essere utilizzato lo spazio già previsto per l’autentica notarile, sostituendo le formule prestampate che fanno riferimento al notaio con le diciture riferite al funzionario comunale. Se l’atto di vendita non viene redatto sul certificato di proprietà, questo deve essere compilato in duplice originale e deve essere autenticata la firma sia dell’acquirente sia del venditore. Spetta agli interessati:
- esibire il modulo, DEBITAMENTE COMPILATO, su cui è redatto l’atto di vendita
- l’onere di chiedere l’autentica della firma anche del compratore, quando ritenuto necessario.
Sottoscrizione
Il sottoscrittore dovrà effettuare la sottoscrizione, autografa, per esteso, non necessariamente in corsivo (è ammessa anche la sottoscrizione in stampatello)
Identificazione
Le modalità di identificazione sono quelle consuete e cioè mediante documento di identità o di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno, ecc.)
Responsabilità
Stante la formulazione letterale dell’art. 7 si ritiene che la persona che firma l’atto si assuma ogni responsabilità circa la titolarità della sua sottoscrizione, ossia circa il suo effettivo potere di rappresentanza.
Quanto costa
L'autentica della sottoscrizione è soggetta al costo dell' imposta di bollo. Se sul modulo devono essere apposte più firme: qualora effettuate contemporaneamente, il costo è di una sola imposta di bollo e un solo diritto di segreteria. Se invece vengono apposte in momenti diversi il costo sarà calcolato secondo il caso.
Vincoli
La firma sulla dichiarazione deve essere apposta davanti al funzionario comunale incaricato dell'autentica.
Nel caso in l'interessato non fosse in grado di apporre la propira firma, potranno essere attivate le procedure previste dall'art.4 del d.P.R. n.445/2000.
Contatti
Trasparenza
Modalità di avvio
Richiesta di parte anche verbale
Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
Fine termine
30 giorni
Tempo medio
Di norma l'autentica della firma viene fatta a vista
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale
Rilascio di firme autenticate
Responsabile del procedimento
Federica Bevilacqua
Alessia Nistico’
Responsabile del Settore
Nicola Pariano
Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
Titolare del potere sostitutivo
Responsabile del Settore
Riferimenti normativi
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445